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Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare d'intesa col Ministro per le finanze, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno approvati lo statuto dell'Ente, nonche' il regolamento concernente le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza del personale comunque necessario per il funzionamento dell'Ente medesimo.
Testo in vigore dal 9 maggio 1942 al 27 dicembre 1997
