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I vaglia postali a taglio fisso sono emessi e pagati da tutti gli uffici postali. Essi non sono cedibili per girata. Gli istituiti di credito possono effettuarne il pagamento e chiederne il rimborso con le modalita' che saranno indicate nelle norme di esecuzione della presente legge. La validita' dei vaglia a taglio fisso e' di due mesi oltre quello di emissione. Trascorso detto termine il vaglia e' rimborsato all'avente diritto che ne faccia richiesta non oltre il secondo esercizio finanziario dopo quello di emissione. Con le norme di cui al primo comma saranno regolati altresi' l'emissione, il pagamento e il rimborso dei vaglia postali a taglio fisso.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1288~art2 · fonte del testo

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