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[1]Il Consiglio provinciale dell'economia in adunanza plenaria si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale. Puo' riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'economia nazionale e per convocazione del Prefetto o per deliberazione della Giunta.

[2]Le Sezioni si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti previo accordo col presidente della Giunta.

[3]Il regolamento generale stabilira' il modo di formazione, nel seno di ciascuna Sezione, di Commissioni permanenti alle quali e' attribuito di deliberare per affari o compiti particolari.

[4]Gli affari gia' attribuiti alla competenza dei Comitati forestali provinciali saranno trattati a mezzo di una Commissione costituita in seno della I Sezione, e composta del presidente o in sua vece del vice presidente della Sezione, di due altri membri eletti dalla Sezione nel proprio seno, e dell'ingegnere capo del Genio civile, dell'ispettore preposto al ripartimento forestale e del direttore della cattedra ambulante di agricoltura. Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominera' altro membro, il quale prendera' parte con voto deliberativo ai lavori della Commissione stessa, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta. Le deliberazioni della Commissione sono definitive e contro le medesime e' ammesso il gravame consentito dalle vigenti disposizioni contro i provvedimenti dei Comitati forestali.

[5]Il Prefetto presidente e il vice presidente del Consiglio hanno diritto di assistere alle riunioni di tutte le Sezioni e di prendervi la parola. Il vice presidente ha pero' diritto di voto soltanto in seno alla Sezione alla quale appartiene come consigliere.

[6]La Giunta si riunisce tutte le volte che sia necessario, per determinazione del suo presidente.

[7]Le adunanze del Consiglio e delle Sezioni non sono legali se non vi intervenga la maggioranza del numero dei rispettivi componenti.

[8]Le adunanze della Giunta non sono valide se non vi intervengano i due terzi almeno dei membri che ne fanno parte.

[9]I termini per la convocazione del Consiglio, delle Sezioni e della Giunta, saranno stabiliti nel regolamento interno di ciascun Consiglio. Comunque, quando si tratti di convocazione ordinaria, il termine non puo' essere inferiore a dieci giorni.

[10]Le sedute del Consiglio e delle Sezioni sono pubbliche, salvo che si tratti di argomenti d'indole personale. Non sono pubbliche le sedute della Giunta.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art15 · fonte del testo

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