Art. 8 — Durata in carica e decadenza dei membri

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I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della meta', il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 23 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art8 · fonte del testo

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