Art. 11 — Poteri e funzioni dell'esecutivo

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Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere. Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art11 · fonte del testo

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