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[1]Gli oneri immediati e successivi, a qualsiasi titolo dipendenti dall'applicazione della presente legge, saranno contenuti nei limiti delle attuali spese sostenute dal bilancio dello Stato per le Cattedre ambulanti e degli altri oneri che abbiano comunque corrispondenza con quelli derivanti dal nuovo ordinamento, le une e gli altri integrati dall'importo delle contribuzioni di cui all'art. 4 e delle eventuali entrate che affluiranno al bilancio dello Stato, in dipendenza di attivita' patrimoniali dei soppressi Consorzi.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art11 · fonte del testo

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