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[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme da osservarsi per provare il possesso dei requisiti stabiliti nel capoverso dell'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - De Francisci
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
