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[1]L'applicazione dell'imposta in base alle precedenti disposizioni, in confronto del compossessore che non era inscritto nel catasto e non era tenuto al pagamento ne' direttamente ne' mediante rimborso al compossessore gia' inscritto, avra' luogo con l'inizio del quarto anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.
[2]E' fatto salvo al compossessore gia' inscritto in catasto il diritto al rimborso della quota di imposta che sara' per assegnarsi a carico del compossessore attualmente non inscritto e non tenuto al pagamento neppure mediante rimborso, con riguardo al tempo successivo al suddetto periodo che fosse per decorrere prima che la nuova iscrizione sia resa definitiva ed esecutiva agli effetti del pagamento dell'imposta.
[3]In ogni altro caso l'applicazione della imposta in base alle precedenti disposizioni avra' luogo con effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge; salvo quanto e' disposto nella ultima parte del secondo capoverso dell'articolo 1, e salvo conguaglio, nei rapporti fra i compossessori, mediante rimborso delle eventuali differenze a debito o a credito rispettivo, da determinarsi al tempo che la nuova iscrizione sara' resa definitiva per gli effetti del pagamento dell'imposta.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1928 - Anno VI
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Volpi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1928 al 16 dicembre 2009
