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[1]All'art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613-1618, e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«In nessun caso l'enfiteuta, debitore di un canone in danaro o in una quantita' fissa di derrate, il quale abbia pagata l'imposta sul reddito dell'immobile, puo' in base ad antiche leggi, consuetudini o convenzioni od anche a sentenze passate in giudicato pretendere dal direttario piu' del rimborso della quota d'imposta che avrebbe colpito il canone se questo fosse stato tassato come parte del reddito del fondo».
Testo in vigore dal 16 febbraio 1928 al 16 dicembre 2009
