Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 7 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, sono aggiunti i seguenti capoversi:

[2]«Se la proprieta' indivisa dell'immobile e' comune a piu' persone, l'intestazione indichera' le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sara' tenuto in solido al pagamento dell'imposta.

[3]«Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di piu' persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilita' del sopra o sotto suolo, la intestazione indichera' come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi o attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sara' tenuto al pagamento della propria quota dell'imposta, senza vincolo di solidarieta' per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto, o disposizione di antica legge in contrario; salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e cio' nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio.

[4]«Nulla e' innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuario, al titolare del diritto di abitazione e all'enfiteuta, debitore di un'annua prestazione in denaro o in derrate, purche' questa sia stabilita in una somma o quantita' determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dell'immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso.

[5]«Nulla e' pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuita' costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettivita' sopra immobili di altrui proprieta'».

Testo in vigore dal 16 febbraio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-01-05;135~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari