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[1]I contributi dovuti dal personale predetto devono essere versati con le modalita' di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1369.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 23 marzo 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Grandi - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
