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[1]Il personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali del Regno e' iscritto all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.
[2]Tale iscrizione ha effetto dal 1° del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
[3]Ai fini dell'indennita' di buona uscita di cui al titolo VI del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, il servizio utile e' quello effettivamente prestato con iscrizione all'Opera medesima.
Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
