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Nel caso in cui l'iscritto muoia prima del ricollocamento in congedo, la liquidazione del premio aggiuntivo o del rimborso delle quote contribuzioni effettivamente versate, di cui al precedente art. 2, verra' effettuata agli aventi diritto, con le stesse modalita' prescritte dall'art. 23 del R. decreto 27 novembre 1933-X1I.

Testo in vigore dal 15 aprile 1943 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-03-15;187~art5 · fonte del testo

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