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Ai sottufficiali iscritti al «Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito» in applicazione del precedente art. 1 non saranno concessi prestiti. I sottufficiali stessi potranno invece fruire di sussidi secondo le norme stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 27 novembre 1933-XII.
Testo in vigore dal 15 aprile 1943 al 9 ottobre 2010
