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[1]Ai fini della liquidazione aggiuntiva del premio di previdenza o del rimborso delle quote contribuzioni versate, sono considerati validi soltanto i periodi di richiamo in servizio che risultino di durata continuativa non inferiore a tre mesi ciascuno.

[2]Non avverranno liquidazioni aggiuntive ne' rimborsi di quote contribuzioni mensilmente versate, pei sottufficiali richiamati che siano stati iscritti all'ente dopo il collocamento a riposo, per un periodo inferiore a tre mesi.

Testo in vigore dal 15 aprile 1943 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-03-15;187~art3 · fonte del testo

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