Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1943 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Ai fini della liquidazione aggiuntiva del premio di previdenza o del rimborso delle quote contribuzioni versate, sono considerati validi soltanto i periodi di richiamo in servizio che risultino di durata continuativa non inferiore a tre mesi ciascuno.
[2]Non avverranno liquidazioni aggiuntive ne' rimborsi di quote contribuzioni mensilmente versate, pei sottufficiali richiamati che siano stati iscritti all'ente dopo il collocamento a riposo, per un periodo inferiore a tre mesi.
Testo in vigore dal 15 aprile 1943 al 9 ottobre 2010
