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I sottufficiali del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, richiamati in servizio ai sensi dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, sono iscritti d'ufficio al «Fondo di previdenza sottufficiali Regio esercito», sempre che siano stati gia' iscritti all'Ente prima del loro collocamento a riposo.
Testo in vigore dal 15 aprile 1943 al 9 ottobre 2010
