Art. 1 — Disposizioni in materia fiscale

Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente a tale periodo di imposta. Per l'anno 1997 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore ed a trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresi' ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata fino a ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalita' di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 4 gennaio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:1997-01-02;1~art1 · fonte del testo

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