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Ai soggetti che esercitano autoservizi di linea nazionali di competenza statale ed autoservizi internazionali aventi carattere frontaliero, concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, o autorizzati ai sensi del regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977, n. 144, nonche' in base ad accordi bilaterali, il Ministro dei trasporti concede un contributo complessivo in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate negli anni di riferimento indicati nell'articolo 2. Per gli autoservizi ordinari gia' di competenza statale, trasferiti alle regioni a statuto ordinario o speciale, il contributo e' concesso per il periodo dal 1 aprile 1972 fino alle rispettive date di decorrenza della competenza regionale. Dal contributo sono esclusi gli autoservizi di gran turismo concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, provvede con propri decreti all'individuazione degli autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario limitatamente al periodo per il quale e' stato esercitato il servizio frontaliero.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-13;877~art1 · fonte del testo

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