Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- septies , comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138, proposta dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 Cost., ed in relazione all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché al principio di leale collaborazione. La norma de qua ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. La soluzione adottata con l'art. 2- septies , che ha portato al superamento del principio generale anteriormente vigente, non costituisce a propria volta l'espressione di un principio di eguale natura e non esclude, così, che alle Regioni residui uno spazio di intervento in subiecta materia . Si presenta, altresì, ultronea la asserita violazione dell'art. 118 Cost., in quanto di tale disposizione costituzionale lo Stato non ha fatto applicazione nella specie. Destituita di fondamento è anche la censura di violazione del principio di leale collaborazione, dedotta con riferimento al mancato coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, poiché tale non coinvolgimento, sia nella fase di emanazione di decreto-legge che in quella di conversione, non integra un vizio di costituzionalità della norma statale, né postula, di per sé, la lesione del principio suddetto. > >- Secondo la sentenza n. 270/2005, citata, il nuovo quadro costituzionale delineato dalla legge di riforma del Titolo V della Costituzione è, tra l'altro, caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. della materia "tutela della salute", assai più ampia della precedente materia "assistenza sanitaria ospedaliera". > >- Nelle ipotesi in cui si ravvisa una concorrenza di competenze, la Corte fa applicazione del criterio che tende a valorizzare l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre: v., citata, sentenza n. 50/2005. > >- Deve escludersi che ogni disciplina che tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari rientri per ciò stesso nell'area dell'ordinamento civile, riservata allo Stato: v., citata, sentenza n. 282/2002. > >- V., citate, altresì, ex plurimis , sentenze n. 285/2005, n. 423 e n. 16/2004. > >- Il mancato coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni nell'emanazione di un decreto-legge e nella conversione dello stesso non integra un vizio di costituzionalità della legge: v., citate, sentenze n. 272/2005 e n. 196/2004.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 33 cost.