Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 ° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facolta' di stabilire una cadenza temporale piu' breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo' essere ripristinato secondo le modalita' di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita' di esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La non esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse". Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' differito alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Testo vigente dal 30 maggio 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 181/2006

    Illegittimità dichiarata
    5 maggio 2006

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- septies , comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138, proposta dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 Cost., ed in relazione all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché al principio di leale collaborazione. La norma de qua ha modificato, eliminando il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, il comma 4 dell'art. 15- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed ha disposto che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse. Tale disposizione si colloca nella materia "tutela della salute", che rientra nell'ambito della competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni: spetta, perciò, allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina attuativa. La soluzione adottata con l'art. 2- septies , che ha portato al superamento del principio generale anteriormente vigente, non costituisce a propria volta l'espressione di un principio di eguale natura e non esclude, così, che alle Regioni residui uno spazio di intervento in subiecta materia . Si presenta, altresì, ultronea la asserita violazione dell'art. 118 Cost., in quanto di tale disposizione costituzionale lo Stato non ha fatto applicazione nella specie. Destituita di fondamento è anche la censura di violazione del principio di leale collaborazione, dedotta con riferimento al mancato coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, poiché tale non coinvolgimento, sia nella fase di emanazione di decreto-legge che in quella di conversione, non integra un vizio di costituzionalità della norma statale, né postula, di per sé, la lesione del principio suddetto. > >- Secondo la sentenza n. 270/2005, citata, il nuovo quadro costituzionale delineato dalla legge di riforma del Titolo V della Costituzione è, tra l'altro, caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. della materia "tutela della salute", assai più ampia della precedente materia "assistenza sanitaria ospedaliera". > >- Nelle ipotesi in cui si ravvisa una concorrenza di competenze, la Corte fa applicazione del criterio che tende a valorizzare l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre: v., citata, sentenza n. 50/2005. > >- Deve escludersi che ogni disciplina che tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari rientri per ciò stesso nell'area dell'ordinamento civile, riservata allo Stato: v., citata, sentenza n. 282/2002. > >- V., citate, altresì, ex plurimis , sentenze n. 285/2005, n. 423 e n. 16/2004. > >- Il mancato coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni nell'emanazione di un decreto-legge e nella conversione dello stesso non integra un vizio di costituzionalità della legge: v., citate, sentenze n. 272/2005 e n. 196/2004.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 33 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-03-29;81~art2septies · fonte del testo

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