Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 37, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e' dovuta se relativa all'attivita' dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale";
- b)all'articolo 83, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12";
- c)all'articolo 89, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e' subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato";
- d)all'articolo 181, la lettera e) del comma 1 e' abrogata.
Testo vigente dal 30 maggio 2004
