1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa

Testo vigente dal 5 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2023 al 5 luglio 2025. 108 parole aggiunte.

aggiunto: 1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-01;61~art7bis · fonte del testo

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