Art. 20-duodecies — Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20- undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui
Testo vigente dal 5 luglio 2025
