Art. 1-bis — Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi imprenditori e' disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario. L'operativita' del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.
Testo vigente dal 1 maggio 2005
