Art. 14 — Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, che reca l'"interpretazione autentica" della nozione di "rifiuto" di cui all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, reca una nuova disciplina della gestione dei rifiuti, integralmente sostitutiva di quella già contenuta nel d.lgs. n. 22 del 1997 ed abroga espressamente, all'art. 264, comma 1, lettera l ), la norma impugnata, ditalchè, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
Art. 14 Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate · Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
Va ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178 e dell'art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 alla luce del sopravvenuto mutamento normativo. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, in attuazione delle delega conferita dall'art. 1 della legge n. 308 del 2004, reca una nuova disciplina della gestione dei rifiuti, integralmente sostitutiva di quella già contenuta nel d.lgs. n. 22 del 1997, con espressa abrogazione della norma censurata di cui all'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, introducendo, nel contempo, una nuova definizione del concetto di "materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche", riconducendo in tale nozione anche "i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero", solo a condizione che quest'ultimo sia "completo"[art. 183, comma 1, lett. u)], sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle sollevate questioni.
Art. 14 Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate · Art. 1 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione · Art. 11 cost. · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 2002 al 29 aprile 2006. 297 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:
tolto: a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
tolto: b) "abbia deciso": la volonta' di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
tolto: c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
tolto: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
tolto: b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera l)) che l'abrogazione dell'art. 14 decorre dalla data di entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2002-07-08;138~art14 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.