Art. 1-quinquies — Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche
Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, nell'ambito della disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 maggio 1999, n. 144
3La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 17, lettera d)) che "In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1: le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies del decreto- legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999".
L. 23 dicembre 1999, n. 488
4La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1, lettera a)) che "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati: a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano gia' stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni".
Testo vigente dal 1 gennaio 2000
