Art. 9 — Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A

Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Societa' per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia S.p.A. le somme spettanti. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla societa' fornitrice. 3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2007 al 1 gennaio 2021. 19 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione". tolto: All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: ", i contratti di servizio" sono soppresse aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art9 · fonte del testo

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