Art. 3-ter — Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240
All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformita' delle procedure di gestione nonche' le attivita' di monitoraggio e di verifica della qualita' e dell'efficienza del servizio. 1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario e' tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttivita' dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia".
Testo vigente dal 27 febbraio 2010
