Art. 5-sexies — Misure in materia di fanghi e inerti da colata
Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui al comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua piu' siti destinati allo stoccaggio provvisorio. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Con le ordinanze commissariali adottate ai sensi del comma 1 e' assicurato altresi' il raccordo con le misure precedentemente adottate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Testo vigente dal 2 febbraio 2023
