Art. 28-bis — Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi
Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino al ((31 dicembre 2026)), previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per cento, previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attivita' di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
