Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per l'anno 2017 ((, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019)), sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Testo vigente dal 22 settembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2017 al 22 settembre 2018. 1 parola tolta, 9 parole aggiunte.

… al presente decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per l'anno 2017 tolto: eaggiunto: , di 13 milioni di euro per l'anno 2018 aggiunto: e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art20bis · fonte del testo

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