Art. 16 — Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)). 2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)). 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)). 5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma ed e' prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma. 6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74. Il Ministero dell'interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo. 7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 1 giugno 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 giugno 2021. 279 parole tolte, 36 parole aggiunte.

tolto: Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigenteaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. 2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. tolto: I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 aggiunto: 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. 5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e … Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma. aggiunto: 6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, … legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimoaggiunto: . 7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39~art16 · fonte del testo

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