Art. 5 — Interventi in favore delle scuole
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1997 al 6 giugno 2012. 456 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli anni 1997 e 1998, per l'erogazione di contributi e sussidi ai comuni per l'arredamento scolastico e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e ubicate nelle regioni Marche e Umbria. Le somme di cui al presente comma, se non impegnate negli esercizi 1997 e 1998, possono esserlo anche in quello successivo. Alle regioni Marche ed Umbria e' riservata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, destinate al finanziamento dei piani di edilizia scolastica. Tale quota e' aggiuntiva rispetto a quella spettante alle due regioni sulla base dei criteri adottati in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed e' ripartita tra le regioni stesse dal Ministro della pubblica istruzione, di intesa con i commissari delegati di cui all'articolo 1 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sentito il Ministro dell'interno delegato pes il coordinamento della protezione civile, sulla base del danno subito dagli edifici scolastici. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare i piani triennali di edilizia scolastica gia' predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. Le scuole, di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attivita' didattica a causa dell'inagibilita' dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilita' dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonche' l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l'anno scolastico 1997-1998 e' comunque valido sulla base delle attivita' effettivamente svolte e da svolgersi, ancorche' di durata complessivamente inferiore a duecento giorni. 3-bis. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunita' montane, i provvedimenti previsti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 70. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivi, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica a causa delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici sono sospesi per l'anno scolastico 1998-1999 restando inalterati gli indici previsti per le zone delle regioni Marche e Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza citata. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessatiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1997-10-27;364~art5 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.