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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1999 al 6 giugno 2012. 979 parole tolte, 17 parole aggiunte.

tolto: Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione delle Comunita' europee delle misure agevolative di cui al presente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unita' produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione di nuove unita' produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle unita' produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma. Per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilita' delle spese dal 28 ottobre 1997. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Le misure dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle massime previste per gli interventi degli aiuti a finalita' regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per cento ESN per le grandi imprese). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, puo' disporre il differimento dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonche' per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per tutte le iniziative relative alle regioni Marche e Umbria. Con le medesime modalita' di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre che una quota delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di applicazione della normativa richiamata al comma 1, sia riservata nel 1998 alle iniziative in favore delle unita' produttive di cui al comma 1. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare, nel limite di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni del 23 aprile e 26 giugno 1997 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Le predette somme sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati di cui al comma 3. L'eventuale quota delle somme non utilizzate mediante le graduatorie di cui al comma 1 concorre alla copertura del fabbisogno delle rispettive graduatorie regionali di cui al comma 4. COMMA ABROGATOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 23 DICEMBRE 1998 aggiunto: 4 APRILE 2012, N. tolto: 448. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonche' dalle unita' produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, e comunque per il periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 del medesimo stanziamento. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attivita' commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennita' per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392. I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo' essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392. aggiunto: 35

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-10-27;364~art3 · fonte del testo

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