Art. 3 — Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell'area "Flegrea" - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica "Masseria Riconta" - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori ((siti di smaltimento e trattamento di rifiuti)). Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di venti giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande e' definitivamente chiuso.
Testo vigente dal 1 gennaio 2022
