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Dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale ricorso al credito bancario, in ogni sua forma, da parte degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate deve essere autorizzato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro. A tal fine gli enti predetti dovranno indicare le nuove maggiori entrate di bilancio da destinare a copertura delle citate operazioni bancarie. Fermo restando, per gli enti suindicati, l'obbligo del pareggio di bilancio, ogni anticipazione bancaria contratta per far fronte a spese non previste dovra' essere improduttiva di interessi. Si applicano, nei casi di violazione delle disposizioni del presente articolo, le previsioni in tema di responsabilita' di cui all'articolo 17, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Testo in vigore dal 17 luglio 1984 al 23 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-07-13;312~art3 · fonte del testo

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