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[1]L'importo di lire 1.864.153 milioni di cui alla lettera A) del precedente articolo 3 attribuito, in certificati speciali di credito, alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti mutualistici per consentire agli stessi di estinguere le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito, sara' versato dal Ministero del tesoro su appositi conti speciali da aprirsi presso la Banca d'Italia:

[2]Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

[3]1.534.280

[4]Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)

[5]40.000

[6]Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)

[7]18.000

[8]Cassa mutua provinciale di malattia di Trento

[9]12.027

[10]Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano

[11]5.000

[12]Gli enti di cui al primo comma estingueranno le proprie esposizioni debitorie verso gli istituti di credito traendo ordini di pagamento sui predetti conti con intervento in quietanza degli istituti bancari creditori.

Testo in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-11-28;783~art4 · fonte del testo

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