Articolo abrogato dalla l. 12 agosto 1977, n.675.
Abrogato dal 22 settembre 1977
Articolo abrogato dalla l. 12 agosto 1977, n.675.
Abrogato dal 22 settembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1971 al 22 settembre 1977. 255 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per l'attuazione degli scopi previsti dai precedenti articoli, l'IMI puo':
tolto: a) concedere finanziamenti per nuovi investimenti fissi; per nuovi investimenti destinati all'adeguamento di strutture commerciali; per acquisizione di preesistenti attivita' produttive od aziende; per oneri che le imprese sosterranno per la riqualificazione e qualificazione richiesta dai programmi di ristrutturazione per lavoratori gia' occupati o che si prevede di occupare a seguito della realizzazione dei programmi stessi; per adeguamento delle scorte richieste dall'attuazione dei programmi previsti dal precedente articolo;
tolto: b) assumere partecipazioni, per una successiva cessione, al capitale di societa', allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione, favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacita' imprenditoriali;
tolto: c) concedere finanziamenti per attuare la partecipazione al capitale di societa' industriali, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacita' imprenditoriali. L'IMI presenta trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione analitica sugli interventi effettuati e sull'attivita' svolta in conformita' del primo comma del presente articolo. Per la valutazione della rispondenza delle direttive del CIPE agli obiettivi proposti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta semestralmente ad esso una relazione illustrativa sull'insieme delle operazioni effettuate. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati dall'IMI in conformita' del primo comma del presente articolo. Con la relazione previsionale e programmatica il Parlamento sara' informato sulle prospettive della ristrutturazione dell'industria italianaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N.675.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-03-22;184~art3 · fonte del testo
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