Disposizioni per la mobilita' tra il settore del lavoro pubblico e quello privato All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,»;
  • b)al comma 4, dopo le parole: «non puo' superare i cinque anni» sono inserite le seguenti: «, e' rinnovabile per una sola volta»;
  • c)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non puo' essere destinatario di incarichi ne' essere impiegato nello svolgimento di attivita' che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5». All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono inserite le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta».

Testo vigente dal 22 giugno 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-06-19;56~art4 · fonte del testo

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