Art. 41 — Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane e' autorizzata a:

  • a)promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e societa';
  • b)effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;
  • c)gestire fondi di agevolazione;
  • d)estendere l'attivita' del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia. Le forme e le condizioni degl interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 427/1992

    Illegittimità dichiarata
    10 novembre 1992

    L'autorizzazione a modifiche statutarie di un istituto di credito rientra nella competenza statale, in quanto attiene all'ordinamento generale del credito e degli istituti che lo esercitano; perciò, l'art. 41, L. n. 317 del 1991, autorizzando la Cassa per il credito alle imprese artigiane ad effettuare attività estranee ai suoi compiti statutari e trasformandola in organismo che gestisce direttamente le agevolazioni alle piccole imprese, non è invasiva di competenze regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di cosituzionalità dell'art. 41, L. 5 ottobre 1991 n. 317, sollevata dalla Provincia di Trento e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20; 9, nn. 3 e 8; 15 e 16, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione all'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977).

    Art. 21 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 1 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 41 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 43 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art41 · fonte del testo

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