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Gli istituti e sezioni speciali esercenti il credito agrario di miglioramento di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono essere autorizzati a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, al fine di potenziare i patrimoni e le possibilita' di finanziamento degli istituti e sezioni medesimi, con apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-08-01;423~art13 · fonte del testo

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