Nell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilita' aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avra' la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739". Le provvidenze previste dalla predetta lettera d) non sono cumulabili con i contributi della Comunita' economica europea per la riconversione colturale. Le provvidenze di cui alla predetta lettera d) possono essere concesse, limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai capannoni per allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.

Testo vigente dal 21 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-13;198~art4 · fonte del testo

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