Art. 3 — Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a."
In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo' ricomprendere anche interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo. ((Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma)). Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.", ed i Ministeri per i beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministro per i beni e le attivita' culturali", sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Testo vigente dal 23 maggio 2004
