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Per agevolare le regioni Campania e Umbria nella residuale azione di intervento di rispettiva competenza conseguente agli eventi sismici considerati dalle leggi 26 maggio 1975, n. 183 e 26 aprile 1976, n. 176, e' eccezionalmente concesso a ciascuna delle regioni stesse un contributo speciale di lire 10.000 milioni. Anche in deroga alle disposizioni previste nelle leggi indicate nel primo comma, le regioni provvedono agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. Il contributo di cui al primo comma concesso alla regione Campania sara' prevalentemente utilizzato per interventi organici intersettoriali, comprendenti espropriazione di aree, opere di pubblico interesse, infrastrutture, edilizia abitativa e risanamento di rioni, con priorita' nei comuni per i quali i piani di ricostruzione prevedono il trasferimento dei centri abitati. La complessiva somma di lire 20.000 milioni di cui al primo comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-01-19;17~art20 · fonte del testo

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