Non appare illegittimo, nel contesto della straordinarietà ed eccezionalità del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa previsto dalla l. n. 211 del 1992 (ved. massima A) e in considerazione degli elementi necessari ad una sua efficace realizzazione (omogeneità nei criteri di valutazione delle diverse esigenze e dei singoli piani di intervento, governabilità dei tempi delle procedure amministrative previste, verifica delle risorse finanziarie disponibili) che il Ministro per i problemi delle aree urbane, esercitando una funzione di concreta sollecitazione, possa assumere l'iniziativa perché sia effettivamente attivato il procedimento per il raggiungimento degli accordi di programma previsti dall'art. 27 della l. n. 142 del 1990, senza che con ciò risultino modificate la struttura della relativa procedura e la libera determinazione dei soggetti interessati. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, l. 26 febbraio 1992, n. 211, sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16 e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)
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