In carenza di tempestive iniziative dei soggetti competenti di cui all'articolo 3, il Ministro per i problemi delle aree urbane esercita il potere di iniziativa di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per promuovere la definizione di interventi, anche ricadenti nell'ambito di programmi gia' in corso di esecuzione, per la realizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria anche ad automazione integrale, ivi compresi i connessi sistemi attrezzati di interscambio nonche' l'acquisizione del relativo materiale rotabile, con esclusione delle spese relative ad opere gia' realizzate.

Testo vigente dal 6 marzo 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 462/1992

    Illegittimità dichiarata
    19 novembre 1992

    Non appare illegittimo, nel contesto della straordinarietà ed eccezionalità del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa previsto dalla l. n. 211 del 1992 (ved. massima A) e in considerazione degli elementi necessari ad una sua efficace realizzazione (omogeneità nei criteri di valutazione delle diverse esigenze e dei singoli piani di intervento, governabilità dei tempi delle procedure amministrative previste, verifica delle risorse finanziarie disponibili) che il Ministro per i problemi delle aree urbane, esercitando una funzione di concreta sollecitazione, possa assumere l'iniziativa perché sia effettivamente attivato il procedimento per il raggiungimento degli accordi di programma previsti dall'art. 27 della l. n. 142 del 1990, senza che con ciò risultino modificate la struttura della relativa procedura e la libera determinazione dei soggetti interessati. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, l. 26 febbraio 1992, n. 211, sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16 e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142.)

    Art. 1 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa · Art. 4 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa · Art. 5 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa · Art. 7 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-26;211~art4 · fonte del testo

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