Art. 61 — Edifici giudiziari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la concessione di contributi straordinari, nella misura non superiore al 50 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile dagli organi competenti, per la costruzione, l'adattamento ed il completamento di edifici adibiti a sedi di uffici giudiziari. La misura dei contributi sara' stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quelli per il tesoro e l'interno. Detti contributi non sono cumulabili con le provvidenze previste dalla legge 25 giugno 1956, n. 702, e dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui occorrenti per la parte non coperta dal contributo di cui ai primi due commi. La somma di lire 3 miliardi sara' iscritta nello stato di previsione della spesa, del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1959-60.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art61 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari