Art. 58 — Provvidenze in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in conseguenza di pubbliche calamità

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Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 5.550.000.000 a lire 6.050.000.000. Il limite di spesa di lire 2.600.000.000 previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 e' elevato a lire 2.700.000.000. 1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 gennaio 1960, n.31

1a

La L. 28 gennaio 1960, n.31 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000. Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui allo art. 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.950.000.000."

Testo in vigore dal 8 marzo 1960 al 9 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1960

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 8 marzo 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 gennaio 1960, n.31

    La L. 28 gennaio 1960, n.31 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000. Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui allo art. 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.950.000.000."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art58 · fonte del testo

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