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Ai proprietari di navi mercantili a scafo metallico da carico secco e liquido iscritte alla, data del 1 gennaio 1959 nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1945, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unita' sono concessi i benefici nella misura, condizione e modalita' di cui alle presenti disposizioni. Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio a scafo metallico per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 75 per cento di quello da demolire. La demolizione del naviglio vetusto e la commessa del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi dell'economia nazionale a giudizio insindacabile del Ministro per la marina mercantile.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 3 febbraio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art43 · fonte del testo

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