Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2006 al 11 dicembre 2025. 236 parole tolte, 8 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

tolto: a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 b)

tolto: avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;

tolto: c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

tolto: d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;

tolto: e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. tolto: 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. aggiunto: 177

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 novembre 2025, n. 177

    La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art4 · fonte del testo

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