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[1]Dalla data della dichiarazione d'insolvenza dell'Ente debitore fatta dalla Commissione pel credito comunale e provinciale agli effetti dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, fino alla definitiva deliberazione dei creditori sulla proposta di transazione, rimane sospeso l'esercizio delle azioni giudiziarie contro l'Ente debitore pel pagamento coattivo dei debiti e non possono, i creditori, acquistare qualsiasi diritto di prelazione o d'ipoteca sui beni dell'Ente debitore. Questa disposizione si applica anche alle dichiarazioni d'insolvenza fatte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
