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La disposizione dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, deve intendersi nel senso che, qualora la transazione, proposta ai creditori, nella prima o nella seconda convocazione non risulti approvata, non possono i creditori essere nuovamente convocati per ulteriore tentativo di transazione se non sia rinnovata tutta la procedura che deve precedere la convocazione dei creditori.
Testo in vigore dal 19 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
